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Statuto dell'Associazione di volontariato (2009-2020)

Diamogustoallavita

Art. 1 COSTITUZIONE

E’ costituita l'Associazione di volontariato non riconosciuta “Diamogustoallavita”, in seguito denominata Associazione. L'Associazione adotta come riferimento la legge quadro del volontariato 266/91 e la legge regionale toscana sul volontariato del 26 aprile 1993 n.28 e successive modificazioni.

I contenuti e la struttura dell’Associazione sono ispirati a principi di solidarietà, di trasparenza e di democrazia che consentono l'effettiva partecipazione della compagine associativa alla vita dell’Associazione stessa. La durata dell’Associazione è illimitata.

Art. 2 FINALITA'

L’Associazione non ha fini di lucro, è apartitica e apolitica. Si avvale di una struttura democratica, che consenta, anche attraverso l'uso di strumenti telematici, l'effettiva partecipazione degli associati alla vita associativa. Ha lo scopo di promuovere iniziative di natura religiosa, caritativa, formativa, sociale, culturale, ricreativa e sportiva, con particolare riferimento alla comunità ecclesiale della Diocesi di Arezzo-Cortona-Sansepolcro e del territorio in cui essa insiste.

L’Associazione ispira la sua azione ai valori cristiani e al magistero della Chiesa Cattolica; è aperta ad ogni iniziativa che favorisca la crescita e la promozione umana, sociale e culturale, il dialogo e il confronto fra le persone e le culture, la solidarietà cristiana, l’amicizia, la passione per la vita e per il prossimo, la diffusione – anche attraverso la pratica ludica – dei valori di rispetto, lealtà, aiuto reciproco, integrazione e legalità. Intende costituire un luogo di crescita e formazione per gli uomini e le donne del futuro.

Le finalità che l'Associazione persegue sono la valorizzazione e la promozione della persona rivolgendosi prevalentemente a bambini, adolescenti, giovani e famiglie. Tali finalità vengono perseguite attraverso l'organizzazione e la partecipazione ad attività educative, ludiche, ricreative, servizi integrati per le scuole, attività teatrale, musicale, sportive, di animazione e di intrattenimento, corsi di formazione e informazione nella consapevolezza che ciascuno di noi è chiamato ad essere «Sale della Terra... Luce del Mondo» (Vangelo secondo Matteo 5, 13-14). Queste iniziative sono in particolare rivolte alle realtà giovanili cercando di creare una sinergia tra tutti i soggetti preposti alla loro formazione e crescita come la famiglia, la parrocchia, la scuola, le istituzioni, altre forme associative con le quali l'Associazione condivide modalità e finalità.

Al fine di svolgere le proprie attività l'Associazione si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni volontarie, dirette e gratuite dei propri aderenti.

L'Associazione è guidata spiritualmente da un sacerdote o religioso (in seguito denominato Assistente Ecclesiale) in qualità di garante dei principi fondanti, della formazione dei membri dell'Associazione e come aiuto nella progettazione e realizzazione delle iniziative.

Art. 3 ATTIVITA’ ISTITUZIONALI

Per raggiungere i propri fini istituzionali, l’Associazione favorirà la programmazione delle proprie attività e iniziative, la condivisione e la formazione degli associati e dei simpatizzanti; promuoverà corsi di formazione, attività di dopo-scuola, campi scuola estivi e invernali, gruppi giovanili, oratori, gite, pellegrinaggi, ritiri spirituali, iniziative di carità, corsi di chitarra, canto e altri strumenti musicali, convegni, seminari, gruppi di studio, corsi di aggiornamento, dibattiti, mostre, pubblicazioni, occasioni di accoglienza e integrazione di persone e famiglie in difficoltà, eventi e tornei sportivi, gruppi sportivi, circoli ricreativi. Favorirà ogni altra iniziativa funzionale alla crescita e alla promozione religiosa, caritativa, sociale, musicale, culturale e sportiva degli associati e della popolazione.

L'Associazione può svolgere attività commerciali e produttive marginali, nei modi e nei limiti della normativa vigente.

L'anno sociale inizia il primo settembre e termina il 31 agosto dell'anno successivo, mentre l'esercizio sociale coincide con l'anno solare.

Art. 4 SEDE

L’Associazione ha sede in Camucia, piazza Cristo Re n° 8, nei locali della parrocchia. Il Consiglio Direttivo, con una sua deliberazione, potrà variare e trasferire la sede in altro luogo purché idoneo al raggiungimento delle finalità dell’Associazione, così come potranno essere istituite sezioni staccate anche in altre città.

Art. 5 ADERENTI ALL'ASSOCIAZIONE

Sono soci tutte le persone fisiche e giuridiche, le quali, intenzionate a cooperare per il raggiungimento dello scopo dell'Associazione, facciano annualmente domanda di ammissione, a condizione che tale domanda sia accolta dal Consiglio e versino la quota associativa annuale. Gli aderenti maggiorenni aventi diritto di voto, e i minorenni, pur non avendo diritto di voto e non potendo ricoprire cariche associative, compongono l'Assemblea. Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell'Associazione e la trasmissibilità della qualità di associato.

Possono aderire all’Associazione quanti si riconoscono nella sua natura e nelle sue finalità inoltrando domanda scritta con le generalità, con la dichiarazione di accettare, senza riserve, le norme del presente Statuto e le eventuali norme regolamentari interne e con il versamento della quota annuale.

L'ammissione e l'esclusione sono deliberate dal Consiglio Direttivo e comunicate al richiedente o al socio. Sia contro la delibera d’ammissione, che di non ammissione o di esclusione, ciascun socio interessato potrà proporre ricorso all'Assemblea ordinaria all'uopo convocata entro 30 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione effettuata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

Il Consiglio Direttivo deve prendere in esame le domande di nuovi aderenti nel corso della prima riunione successiva alla data di presentazione della domanda, deliberandone l'eventuale iscrizione nel registro degli aderenti all'Associazione. La data di accettazione del nuovo socio decorre dal momento di presentazione al Presidente della domanda anche se il Consiglio delibera favorevolmente in una data successiva.

Sono aderenti all'Associazione:

  1. Soci ordinari: sono i soci che tramite una domanda predisposta dall'Associazione e il pagamento della quota associativa, manifestano la loro volontà di aderire e supportare l'Associazione. I soci sono in possesso della tessera, possono partecipare alle Assemblee e a tutte le iniziative proposte, votano in Assemblea.

  2. Soci minorenni: sono i minorenni che possono partecipare attivamente alle assemblee ma non hanno diritto di voto, neppure attraverso i genitori o chi ne fa le veci. All’atto dell’adesione all’Associazione deve essere presentata al Consiglio Direttivo, una domanda predisposta dall'Associazione che deve essere compilata e firmata da un genitore o da chi ne fa le veci.

  3. Soci animatori maggiorenni, di seguito denominati animatori: sono soci ordinari che svolgono particolari attività di formazione e animazione. Per poter rivestire questo ruolo è necessario rispettare le norme specifiche del presente statuto e il regolamento annuale.

  4. Soci animatori minorenni, di seguito denominati animatori minorenni: hanno gli stessi diritti e gli stessi doveri dei soci animatori maggiorenni. Nello svolgimento delle loro attività potranno avere un animatore maggiorenne che avrà la mansione di tutor. Pur potendo partecipare alle Assemblee, non hanno diritto di voto e non possono rivestire cariche sociali, neppure attraverso i genitori o chi ne fa le veci. All’atto dell’adesione all’Associazione deve essere presentata al Consiglio Direttivo una domanda predisposta dall'Associazione che deve essere compilata e firmata da un genitore o da chi ne fa le veci.

  5. Soci onorari: sono enti, associazioni, istituti, persone fisiche o giuridiche di prestigio e particolare statura morale che favoriscono in vari modi lo sviluppo e l'opera dell'Associazione o che contribuiscono alle iniziative con erogazioni o collaborazioni straordinarie o con il proprio contributo personale o per la carica che ricoprono. Non hanno diritto di voto e vengono nominati dal Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo propone a tali soggetti l’adesione all’Associazione in forma scritta. Tale nomina sarà comunque subordinata all’accettazione da parte di quest’ultimi.

Chiunque aderisce all'Associazione deve essere disponibile a prestare, nei limiti delle proprie possibilità e capacità, la sua opera di volontariato per sostenerla e contribuire a realizzarne gli scopi.

L'Associazione per le sue attività si avvarrà in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie, disinteressate e gratuite dei propri soci, pur potendosi avvalere di soggetti esterni che in tal caso potranno essere retribuiti. Per tutte le attività poste in essere, tenuto conto delle capacità professionali dei propri soci, l'Associazione si avvarrà di autonoma progettazione.

Gli incarichi affidati dal Consiglio Direttivo, sia a soci che a terzi, possono venire revocati qualora vengano intraprese dai medesimi iniziative difformi o in contrasto col presente statuto.

Per i nuovi soci il versamento della quota annuale deve essere effettuato entro quindici giorni dall'accettazione della domanda da parte del Consiglio Direttivo pena la nullità della domanda.

Art. 6 DIRITTI DEI SOCI

I soci aderenti all'Associazione hanno diritto di:

  1. partecipare a tutte le iniziative dell'Associazione e all'Assemblea;

  2. prendere visione di tutti gli atti deliberati e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione con possibilità di ottenerne copia. In particolare tutti i soci hanno diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell'Associazione;

  3. eleggere gli organi sociali;

  4. di essere informati sulle attività ed iniziative dell’Associazione;

  5. i soci maggiorenni possono accedere alle cariche associative.

Art. 7 DOVERI DEI SOCI

Tutti i soci sono obbligati:

  1. ad osservare il presente statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

  2. a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'Associazione;

  3. versare la quota annua stabilita dall'Assemblea degli iscritti su proposta del Consiglio Direttivo;

  4. a prestare la loro opera a favore della Associazione in modo personale, spontaneo e gratuito;

  5. a rispettare le decisioni degli organi dell’Associazione;

  6. notificare tempestivamente il proprio recapito ad ogni variazione.

Il comportamento del socio verso gli altri aderenti ed all'esterno dell'Associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità nel rispetto del presente Statuto e delle linee programmatiche emanate.

ART. 8 PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

La qualifica di socio dell'Associazione si perde automaticamente:

  • per dimissione volontaria tramite un'opportuna comunicazione scritta presentata tempestivamente al Consiglio;

  • per mancato pagamento della quota associativa;

  • il 31 agosto di ogni anno;

  • per decesso.

La qualifica di socio dell'Associazione si perde per decisione del Consiglio Direttivo:

  • per comportamento in contrasto con le finalità e lo spirito dell'Associazione;

  • per inadempienza a quanto liberamente sottoscritto nello Statuto.

ART. 9 PATRIMONIO ED ENTRATE DELL'ASSOCIAZIONE

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili e immobili che pervengono all'Associazione a qualsiasi titolo.

Per l'adempimento dei suoi compiti l'Associazione dispone delle seguenti entrate:

  • dei versamenti effettuati dai soci fondatori, dei versamenti ulteriori effettuati da detti fondatori;

  • dei versamenti effettuati dai soci;

  • delle quote associative annuali;

  • di raccolte fondi in campagne di sensibilizzazione;

  • dei redditi derivanti dal suo patrimonio;

  • degli introiti realizzati nello svolgimento delle sue attività;

  • di lasciti volontari ed illimitati o di elargizioni di singoli, associazioni, fondazioni, società;

  • di contributi e finanziamenti di organismi della Chiesa, di enti pubblici e privati e persone fisiche;

  • di rimborsi derivanti da convenzioni;

  • di contributi di organismi internazionali;

  • di ogni altra entrata consentita o prevista dalla Legge;

  • di sponsorizzazioni particolari per singole iniziative;

  • di entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;

  • dei propri avanzi netti di gestione.

L'adesione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario e a quelli per l'adesione annuale. È comunque facoltà degli aderenti all'Associazione effettuare ulteriori versamenti rispetto a quelli originari affinché l'Associazione possa in parte autofinanziarsi.

I versamenti e le donazioni sono comunque a fondo perduto; in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione o di recesso, esclusione o morte del socio, può pertanto farsi luogo alla restituzione di quanto versato.

Il versamento non crea diritti patrimoniali di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale.

I fondi sono depositati presso istituti di credito disposti dal Consiglio Direttivo. Ogni operazione finanziaria inferiore a mille euro può essere effettuata autonomamente dal Presidente o dal Tesoriere di comune accordo. Le operazioni finanziarie superiori a mille euro sono possibili con firme congiunte del Presidente e del Tesoriere (o di altra componente del Consiglio Direttivo secondo la deliberazione specifica).

L’Associazione può collaborare, anche attraverso la donazione di beni strumentali, con parrocchie, enti, istituzioni, gruppi, associazioni, movimenti che ne condividono l’ispirazione e/o che operano nei medesimi settori.

Art. 10 ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell’Associazione:

  • l’Assemblea degli aderenti;

  • il Consiglio Direttivo;

  • il Presidente.

Ai componenti degli organi sociali non compete alcuna retribuzione o compenso.

Gli organi sociali hanno la durata di tre anni. Il Presidente, il Vicepresidente, il Tesoriere e il Segretario del Consiglio possono essere riconfermati per un massimo di tre mandati consecutivi.

Art. 11 ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI ADERENTI

L’Assemblea è costituita da tutti gli aderenti all'Associazione.

L’Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo o dal Presidente ed è presieduta dal Presidente o, in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente. La convocazione può avvenire anche per richiesta di almeno un terzo dei componenti del Consiglio Direttivo o di un decimo degli aderenti: in tal caso l'Assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla richiesta scritta e l'avviso di convocazione deve essere reso noto almeno sette giorni della riunione del'Assemblea.

L’Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta l’anno entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale per l’approvazione del bilancio accompagnato dal rendiconto economico. In tale occasione il Consiglio dovrà presentare all'Assemblea la relazione delle attività svolte nell'anno precedente.

Altri compiti dell'Assemblea ordinaria sono:

  • provvedere, previa determinazione del numero dei Consiglieri, alla nomina del Consiglio Direttivo alla scadenza del mandato;

  • approvare i provvedimenti di competenza dell’Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza;

  • deliberare le modalità del ripianamento di eventuali perdite;

  • ratificare l’ammontare della quota associativa annuale stabilita dal Consiglio Direttivo;

  • deliberare sulla revoca della qualifica di membro del Consiglio Direttivo;

  • nomina dell'Assistente ecclesiale.


Le deliberazioni prese in conformità allo Statuto obbligano tutti i soci, anche se assenti, dissenzienti o astenuti.

L’avviso di convocazione è inviato individualmente agli aderenti con comunicazione cartacea e/o elettronica almeno quindici giorni prima della data stabilita, con indicazione dell’ordine del giorno. Lo stesso dovrà essere anche reso pubblico nella sede sociale e attraverso il sito internet dell'Associazione.

Di ogni Assemblea deve essere redatto il verbale da scrivere nel registro delle Assemblee degli aderenti da parte del Segretario dell'Assemblea. Il Segretario d'Assemblea viene nominato di volta in volta dal Presidente e può essere anche un non socio.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sono presenti la metà più uno dei soci aventi diritto di voto tenuto conto delle deleghe. La seconda convocazione può aver luogo nello stesso giorno della prima, qualunque sia il numero dei presenti tenuto conto delle deleghe. Ciascun aderente può essere portatore di una sola delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti dei presenti: in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Nell'Assemblea ciascun socio maggiorenne può essere delegato a rappresentare non più di due soci.

ART. 12 ASSEMBLEA STRAORDINARIA

Il Consiglio Direttivo o il Presidente convocano l'Assemblea straordinaria mediante avviso di convocazione che è inviato individualmente agli aderenti con comunicazione cartacea e/o elettronica almeno quindici giorni prima della data stabilita, con indicazione dell’ordine del giorno. Lo stesso dovrà essere anche reso pubblico nella sede sociale e attraverso il sito internet dell'Associazione.

L'Assemblea straordinaria su proposta del Consiglio Direttivo o del Presidente:

  • provvede allo scioglimento dell'Associazione, alla liquidazione e devoluzione del suo patrimonio;

  • decide riguardo a ogni altro evento che esuli dall'ordinaria amministrazione;

  • può modificare l’atto costitutivo o lo statuto.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sono presenti i soci che rappresentano i ¾ dei voti esistenti tenuto conto delle deleghe. La seconda convocazione può aver luogo nello stesso giorno della prima, ed è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti tenuto conto delle deleghe. Ciascun aderente può essere portatore di una sola delega. L'Assemblea, presieduta dal Presidente, o in caso di assenza dal Vicepresidente, delibera con voto favorevole dei ¾ dei presenti.

Il Segretario dell'Assemblea straordinaria viene nominato di volta in volta dal Presidente e può essere anche un non socio. Di ogni Assemblea il segretario deve redigere il verbale da scrivere nel registro delle Assemblee degli aderenti.

Le modifiche statutarie sono regolamentate dall'art. 30 del presente statuto.

Art. 13 IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è formato dal Presidente, dal Vice Presidente, dal Segretario, dal Tesoriere e da un numero di consiglieri minimo di cinque fino ad un massimo variabile deciso dall'Assemblea. Al Consiglio Direttivo partecipa l'Assistente Ecclesiale dell'Associazione e senza diritto di voto possono partecipare se invitate persone esterne, come ad esempio i sacerdoti delle parrocchie interessate dalle attività dell'Associazione.

Esso dura in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili. Il Presidente, il Vicepresidente, il Tesoriere e il Segretario del Consiglio possono essere riconfermati per un massimo di tre mandati consecutivi. I membri del Consiglio decadono qualora siano assenti ingiustificati per tre volte consecutive. Il Consiglio Direttivo viene nominato dall'Assemblea Ordinaria.

In caso di dimissioni o di decesso di un consigliere, il Consiglio Direttivo alla prima riunione provvede alla loro sostituzione chiedendone la convalida alla prima Assemblea. I componenti così nominati decadono con gli altri componenti.Se viene a mancare la maggioranza dei Consiglieri eletti dall'Assemblea, i rimanenti in carica convocano l'Assemblea, che procede a nuove elezioni.

I soci animatori non eletti, sia maggiorenni che minorenni, devono comunque partecipare alle riunioni del Consiglio senza però avere diritto di voto, pur potendo contribuire con proprie idee e proposte.

Tutti i soci potranno essere incaricati di coordinare e far parte di speciali commissioni istituite dal Consiglio Direttivo per lo studio di determinate questioni e realizzazione di progetti e proposte.

Il Consiglio Direttivo provvede a nominare al suo interno nella sua prima riunione:

  • il Presidente;

  • il Vicepresidente;

  • il Tesoriere;

  • il Segretario del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo può delegare l’ordinaria amministrazione al Presidente o a un Comitato Esecutivo. Le riunioni dell’eventuale Comitato Esecutivo devono essere verbalizzate nell’apposito registro.

In caso di assenza del segretario il Consiglio provvederà alla nomina di un sostituto pro tempore.

Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno tre volte l'anno o quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta da parte del Presidente.

Alle riunioni possono essere invitati a partecipare persone esterne o rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro con voto consultivo e non vincolante.

Le riunioni del Consiglio Direttivo in prima convocazione sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti ed in seconda convocazione qualsiasi sia il numero dei presenti. Le decisioni del Consiglio Direttivo sono valide quando ottengono l'approvazione della maggioranza più uno dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente o in sua assenza dal Vicepresidente.

Di ogni riunione deve essere redatto il verbale che deve essere tenuto nel registro delle riunioni del Consiglio Direttivo. Tali verbali devono essere redatti dal segretario e firmati sia dal segretario che dal Presidente dell'Associazione.

Tale Consiglio dovrà ritrovarsi durante l'anno, anche in via informale, per il tempo necessario per perseguire le finalità e i valori di riferimento dell'Associazione, per portare avanti i progetti e le iniziative, per chiarire gli obiettivi che l'Associazione si pone, per cercare sinergia, coesione, condivisione e tratteggiare insieme strategie adeguate alle mutevoli condizioni e bisogni della società.

Il Consiglio provvede a quanto necessario per il raggiungimento dei fini statutari, secondo le direttive indicate dall'Assemblea ordinaria. In particolare il Consiglio Direttivo:

  • è investito di tutti i più ampi poteri per l'ordinaria e straordinaria amministrazione per lo svolgimento delle attività dell'Associazione, essendogli deferito tutto ciò che dal presente statuto non è riservato in modo tassativo alle Assemblee;

  • promuove e coordina le attività autorizzandone la spesa;

  • delibera sull'ammissione dei soci e sulla loro esclusione, dopo aver proceduto prima dell'inizio del nuovo anno sociale, alla revisione della lista dei soci;

  • propone l'ammontare della quota associativa di persone e gruppi;

  • affida ai suoi membri, agli altri soci animatori, a terzi, delle speciali commissioni costituite per lo studio di determinate questioni, progetti e proposte;

  • collaziona le relazioni predisposte dai coordinatori delle suddette commissioni;

  • approva i regolamenti interni che disciplinano le attività dell'Associazione, in particolare il regolamento annuale (art. 21) e il documento di programmazione annuale (art. 20);

  • delibera sulla partecipazione dell'Associazione alle attività di enti pubblici e privati, purché conformi alle proprie finalità istituzionali;

  • delibera su incarichi e consulenze da affidare a soci e/o a terzi per il compimento di progetti ed attività che ritenga nell'interesse dell'Associazione, secondo le direttive generali dell'Assemblea, sia retribuite che gratuite;

  • delibera sul contributo a carico dei partecipanti alle attività;

  • predispone il rendiconto consuntivo e preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea generale dei soci;

  • determina al proprio interno gli incarichi ai Consiglieri;

  • decide sugli investimenti patrimoniali, sempre finalizzati a promuovere le attività istituzionali;

  • attribuisce e revoca incarichi, deleghe o procure;

  • propone le modifiche statutarie e l'eventuale scioglimento dell'Associazione;

Dalla nomina a Consigliere non consegue alcun compenso, salvo rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto.

Il Segretario svolge la funzione di:

  • verbalizzazione delle adunanze del Consiglio Direttivo;

  • coadiuvare il Presidente e il Consiglio Direttivo nell’esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie od opportune per il funzionamento dell’amministrazione dell’Associazione;

  • cura la tenuta del Libro Verbali del Consiglio Direttivo e degli altri libri previsti;

  • in collaborazione con il tesoriere, cura la tenuta del Libro degli Aderenti all’Associazione;

  • conserva gli atti deliberativi.

Art. 14 IL PRESIDENTE

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i componenti a maggioranza di voti e:

  • presiede l’Assemblea, il Consiglio Direttivo e l'eventuale comitato esecutivo;

  • ha la firma e la rappresentanza legale dell’Associazione nei confronti di terzi e in giudizio;

  • coordina e sovrintende tutte le attività dell’Associazione e dà esecuzione alle delibere del Consiglio;

  • è autorizzato ad eseguire incassi e accettare donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie e quietanze;

  • in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nel successivo Consiglio Direttivo.

Di fronte agli aderenti, ai terzi ed a i pubblici uffici, la firma del Vicepresidente fa piena prova dell’assenza per impedimento del Presidente.

In caso di cessazione della carica da Presidente prima della scadenza del mandato, le relative funzioni sono svolte dal Vicepresidente che convoca il Consiglio per deliberare la convocazione dell'Assemblea per il rinnovo delle cariche associative.

ART. 15 IL VICEPRESIDENTE

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Nel caso che le assenze del Presidente e del Vicepresidente si prolunghino oltre un mese, verrà convocata l'Assemblea per nominare un nuovo Consiglio Direttivo.

ART. 16 IL TESORIERE

Il Tesoriere cura la gestione finanziaria ed economica dell'Associazione, la tenuta della contabilità, effettua le relative verifiche, predispone, dal punto di vista meramente contabile, i rendiconti consuntivo e preventivo, accompagnandoli da idonea relazione contabile. Il tesoriere può effettuare il pagamento delle spese inferiori a mille euro di comune accordo col Presidente. Le operazioni finanziarie superiori a mille euro sono possibili con firme congiunte del Presidente e del Tesoriere (o di altro componente del Consiglio Direttivo secondo la deliberazione specifica).

ART. 17 SOCI ANIMATORI

La sorgente del nostro servizio è la nostra fede. I soci animatori devono ispirare i propri comportamenti ai valori della Chiesa Cattolica, consapevoli che, nello svolgimento del proprio servizio verso il prossimo, sono chiamati ad essere testimoni del Vangelo: “Andate in tutto il mondo e predicate ad ogni creatura” (Mc 16, 15).

Il socio animatore è il socio che:

  • propone idee, progetta, organizza, prepara e realizza le attività con impegno e responsabilità, consapevole del proprio ruolo educativo;

  • collabora attivamente con gli altri soci, in particolare con i soci-animatori e gli altri membri del Consiglio, rispettando quanto deciso;

  • coopera con tutte le realtà parrocchiali, associative, istituzionali e private con cui l'Associazione si troverà a condividere progetti ed iniziative;

  • si impegna a vivere attivamente nella propria realtà parrocchiale, ad esempio offrendo il proprio servizio.

La preparazione del socio animatore a ricoprire tale qualifica gli deriva da un percorso di formazione comune agli altri soci animatori e predisposto annualmente dal Consiglio stesso. All'interno del percorso di formazione avrà un ruolo fondamentale il cammino di fede di ciascun animatore vissuto personalmente e in comunione con gli altri.

ART. 18 RICHIESTA DI AMMISSIONE DEI SOCI ANIMATORI

Chiunque voglia assumere la qualifica di socio-animatore deve presentare richiesta scritta al Presidente dell’Associazione utilizzando il modulo predisposto dal Consiglio Direttivo.

Le domande presentate entro il 28 febbraio, se accettate dal Consiglio Direttivo, permettono ai soci richiedenti, di partecipare come soci-animatori alle attività che prevedano il pernottamento (ad esempio campeggi estivi o invernali) o altre attività (gite, escursioni, ritiri, feste, …). I soci che presentano la domanda dopo il 28 febbraio, pur non potendo partecipare alle attività che richiedono il pernottamento, potranno partecipare come animatori a tutte le altre iniziative dell'Associazione.

 

ART. 19 REQUISITI DEI SOCI ANIMATORI

I requisiti necessari per poter essere soci animatori sono:

  • i requisiti richiesti per la qualità di socio;

  • la frequenza e la partecipazione attiva al percorso di formazione, alle riunioni formali ed informali e ad ogni altra attività organizzata dall’Associazione stessa, specie quelle definite nel documento di programmazione annuale;

  • la presenza ai “momenti forti” (corsi, meeting, ritiri...).

Tutte le date degli incontri di formazione, riunioni e le altre attività verranno comunicate ai soci animatori almeno una settimana prima, anche con strumenti elettronici come la pubblicazione sul sito web dell'Associazione, via e mail o tramite affissione sulla bacheca dell'Associazione.

ART. 20 DOCUMENTO DI PROGRAMMAZIONE ANNUALE

All'inizio di ogni anno sociale il Consiglio Direttivo dovrà presentare il programma o, qualora non sia possibile fissare preventivamente delle date certe, i progetti degli incontri di formazione per gli animatori e le altre attività istituzionali che si svolgeranno nel corso dell’anno.

Il Consiglio Direttivo fa salva la possibilità di modificare, durante l'anno, quanto stabilito nella programmazione annuale se ciò venisse ritenuto necessario al conseguimento delle finalità dell'Associazione.

Tali modifiche verranno rese note attraverso l'affissione nella bacheca dell'Associazione e la pubblicazione nel proprio sito internet per non meno di 7 giorni.

ART. 21 IL REGOLAMENTO ANNUALE

Il Consiglio Direttivo approva per ogni anno sociale il regolamento annuale contenente le norme attraverso le quali il Consiglio stesso valuterà l’idoneità del richiedente ad acquisire o mantenere, la qualifica di socio-animatore e per partecipare alle varie iniziative.

Inoltre nel Regolamento Annuale dovranno essere esplicitate tutte le regole di comportamento che gli animatori sono tenuti a rispettare nell’espletamento delle loro mansioni, regole volte a tutelare i soggetti usufruitori dei servizi erogati dall’Associazione, nonchè l’Associazione stessa. Tale regolamento dovrà essere sottoscritto dal socio al momento della richiesta di ammisione come socio animatore.

Quanto disposto annualmente nel "Regolamento annuale" non può essere modificato nel corso dell'anno sociale.

ART. 22 INCARICO DEI SOCI-ANIMATORI PER LE ATTIVITA'

Per poter partecipare come animatore a tutte le attività dell'Associazione, il socio animatore deve rispettare tutte le norme e le disposizioni presenti nello statuto e nel regolamento annuale, in particolar modo per quanto riguarda la parte di formazione e la partecipazione alle riunioni.

Il socio-animatore incaricato si impegna attivamente ad ideare, progettare e realizzare concretamente l'attività da portare a compimento rispettando quanto stabilito dal Consiglio Direttivo.

Le norme che regolano gli incarichi dei soci animatori per le attività sono disciplinate all'interno del regolamento interno approvato annualmente dal Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo può deliberare la non partecipazione del socio-animatore alle attività nel caso in cui valuti come scarsa la partecipazione alle attività e alla vita dell'Associazione.

ART. 23 Perdita della qualifica di socio animatore

La perdita della qualifica di socio animatore viene stabilita con delibera del Consiglio Direttivo per le seguenti cause:

  • mancato rispetto delle norme stabilite dal presente statuto e nel regolamento annuale;

  • comportamenti non consoni ai principi dell'Associazione.

ART. 24 ASSICURAZIONE

Tutti i partecipanti alle attività proposte dovranno avere una copertura assicurativa secondo quanto prescritto dalla legge. Potranno essere attivate coperture assicurative per eventi particolari.

ART . 25 LIBRI DELL'ASSOCIAZIONE

Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l'Associazione tiene i libri verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo nonché il libro degli aderenti all'Associazione. Deve essere anche tenuto l'elenco delle presenze dei soci-animatori che partecipano alle riunioni del Consiglio Direttivo e a quanto stabilito nel documento di programmazione annuale e dal regolamento interno.

ART. 26 RENDICONTO CONSUNTIVO E PREVENTIVO

Gli esercizi dell'Associazione chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Il rendiconto preventivo e quello consuntivo devono essere presentati dal Consiglio Direttivo entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale per essere sottoposti all'approvazione dell'Assemblea.

I rendiconti devono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei 15 giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti i soci che abbiano motivato interesse alla loro lettura. Il bilancio deve coincidere con l'anno solare.


ART. 27 AVANZI DI GESTIONE

E’ vietato distribuire ai soci dell’Associazione e a chiunque altro, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre associazioni o enti che per legge, statuto o regolamento abbiano finalità istituzionali affini.

Il Consiglio Direttivo può deliberare la donazione, anche attraverso il loro acquisto a intero carico dell'Associazione di beni materiali, a singole persone o famiglie che si trovano in reale difficoltà economica o in stato di oggettivo bisogno.

L'Associazione impiega gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

L'Associazione, su proposta del Consiglio Direttivo, previa approvazione dell'Assemblea, può costituire un fondo patrimoniale per sovvenire ad eventuali perdite degli esercizi successivi.

Può costituire un accantonamento di fondi in previsione della manutenzione di eventuali immobili acquistati, presi in locazione o in comodato.


ART. 28 SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

Lo scioglimento e quindi la liquidazione dell’Associazione può essere proposto dal Consiglio Direttivo e approvato, con il voto favorevole di almeno tre quarti degli aderenti, dall’Assemblea dei soci convocata con specifico ordine del giorno. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve agli aderenti.

I beni che residuano dopo l’esaurimento della liquidazione devono essere devoluti ad organizzazioni operanti in identico o analogo settore di volontariato sociale, secondo le indicazioni dell'Assemblea che nomina il liquidatore, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Qualora nel corso della vita dell'Associazione essa abbia usufruito di strutture immobiliari altrui concesse a qualsiasi titolo, queste devono essere restituite ai proprietari nelle condizioni in cui furono concesse, salvo il normale deterioramento d'uso.

ART. 29 CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Qualunque controversia sorgesse in dipendenza dell'esecuzione o interpretazione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale.

L'arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti; in mancanza di accordo alla nomina dell'arbitro

provvederà il Presidente del Tribunale di Arezzo.


ART. 30 MODIFICHE ALLO STATUTO

Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all’Assemblea straordinaria da uno degli organi e/o da almeno un quinto degli aderenti.

L’Assemblea straordinaria per la modifica dell’atto costitutivo e dello statuto è validamente costituita in prima convocazione qualora siano presenti i soci che rappresentano i ¾ dei voti esistenti e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti.

Le modifiche sono approvate qualora ottengano il voto favorevole dei ¾ dei presenti sia in prima che in seconda convocazione.

ART. 31 LEGGE APPLICABILE

Per disciplinare ciò che non sia previsto nel presente statuto, si deve far riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice Civile e alla legislazione regionale sul volontariato.

ART. 32 NORME DI FUNZIONAMENTO

Le norme di funzionamento eventualmente predisposte dal Consiglio Direttivo e approvate dall’Assemblea saranno rese note per mezzo di copia affissa nell’albo avvisi esposto nella sede sociale e attraverso il sito internet dell'Associazione. Gli aderenti possono richiederne copia personale.

ART. 33 LOGO

L'Associazione ha un proprio logo che, riprodotto nel foglio allegato, fa parte integrante del presente Statuto, costituisce segno distintivo dell'Associazione medesima e verrà utilizzato per contraddistinguere ogni attività e/o pubblicazione attinente alla vita sociale.

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